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Consigli della Guardia di Finanza per un acquisto consapevole

Segnalato da Guardia di Finanza

A fronte del crescente numero di animali identificati con microchip di dubbia provenienza e spesso anche morti per stenti e malattie poco dopo essere stati acquistati da privati, assolutamente ignari della realtà che si cela dietro questo giro di affari milionario, nella primavera 2007 siamo stati coinvolti dal Nucleo della Polizia Tributaria di San Lazzaro di Savena (BO) nell'operazione Black Dog intesa a debellare l'importazione e il commercio abusivi di cani di razza.

Grazie all'esperienza acquisita da questa collaborazione trasversale e su nostra esplicita richiesta, la Guardia di Finanza ha redatto il Vademecum per il Cittadino (clicca qui per leggere la versione integrale) che fornisce in modo esaustivo le informazioni necessarie sia per aiutare l'acquirente e gli animali a non essere vittime di una frode, sia per aiutare le stesse Forze dell'Ordine a identificare e punire chi commette questo genere di reati.

Chi ha intenzione di acquistare un cane nato e allevato in Italia presso un qualsiasi negozio, allevatore o anche in occasione di una mostra itinerante, deve:

Chi ha intenzione di acquistare un cane importato dall'estero presso un qualsiasi negozio, allevatore o anche in occasione di una mostra itinerante, deve:

Qualora dopo l'acquisto il cittadino venga a conoscenza che il cane vendutogli come italiano proveniva invece da paese comunitario o extracomunitario, lo stesso può proporre denuncia al Pubblico Ministero competente per territorio o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria1, in quanto il venditore si è reso responsabile del reato di cui all'art. 515 C. P.2 (Frode nell'esercizio del commercio).

La denuncia può essere presentata in forma scritta o orale.

  1. Art. 333 C. P. P. Denuncia da parte di privati: ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di Polizia Giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

  2. Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00. se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Il passaporto, prodotto dalle Regioni, è redatto in lingua italiana ed inglese e comprende le pagine relative: