Consigli della Guardia di Finanza per un acquisto consapevole
A fronte del crescente numero di animali identificati con microchip di dubbia provenienza e spesso anche morti per stenti e malattie poco dopo essere stati acquistati da privati, assolutamente ignari della realtà che si cela dietro questo giro di affari milionario, nella primavera 2007 siamo stati coinvolti dal Nucleo della Polizia Tributaria di San Lazzaro di Savena (BO) nell'operazione Black Dog intesa a debellare l'importazione e il commercio abusivi di cani di razza.
Grazie all'esperienza acquisita da questa collaborazione trasversale e su nostra esplicita richiesta, la Guardia di Finanza ha redatto il Vademecum per il Cittadino (clicca qui per leggere la versione integrale) che fornisce in modo esaustivo le informazioni necessarie sia per aiutare l'acquirente e gli animali a non essere vittime di una frode, sia per aiutare le stesse Forze dell'Ordine a identificare e punire chi commette questo genere di reati.
Chi ha intenzione di acquistare un cane nato e allevato in Italia presso un qualsiasi negozio, allevatore o anche in occasione di una mostra itinerante, deve:
- Verificare che l'allevamento o l'esercizio commerciale sia in possesso
delle previste autorizzazioni amministrative e sanitarie (autorizzazione
comunale rilasciata previo nulla osta dell'AUSL);
- verificare che l'animale sia stato identificato con microchip inoculato
da un medico veterinario della AUSL o da medico veterinario abilitato
che esercita la libera professione;
- farsi certificare il paese di origine dell'animale;
- verificare che il cucciolo sia iscritto all'anagrafe canina;
- procedere alla dichiarazione di cambio di proprietà presso l'ufficio
anagrafe canina competente;
- acquistare cuccioli di cane di età superiore ai tre mesi per
evitare agli animali traumi da prematuri distacchi dalla fattrice;
- richiedere la documentazione delle vaccinazioni (libretto delle vaccinazioni
riportante data della vaccinazione, fustella adesiva riportante tutti
i dati del vaccino somministrato e timbro e firma del medico veterinario
che l'ha effettuata);
- far visitare preliminarmente il cucciolo acquistato da un veterinario
di fiducia;
- effettuare il pagamento con assegno non trasferibile, carta di credito
o bonifico bancario etc. (in modo da lasciare traccia dello stesso);
- chiedere precise garanzie come avviene per qualsiasi compravendita (Decreto legislativo nr. 206/2005 - codice del consumo).
Chi ha intenzione di acquistare un cane importato dall'estero presso un qualsiasi negozio, allevatore o anche in occasione di una mostra itinerante, deve:
- Verificare che l'allevamento o l'esercizio commerciale sia in possesso
delle previste autorizzazioni amministrative e sanitarie (autorizzazione
comunale rilasciata previo nulla osta dell' AUSL) e sia iscritto all'U.V.A.C.;
- richiedere l'originale del passaporto;
- verificare che l'animale sia stato identificato con microchip inoculato
da un medico veterinario accreditato presso lo stato estero;
- verificare che il cucciolo sia iscritto all'anagrafe canina;
- procedere alla dichiarazione di cambio di proprietà presso l'ufficio
anagrafe canina competente;
- acquistare cuccioli di cane di età superiore ai tre mesi per
evitare agli animali traumi da prematuri distacchi dalla fattrice;
- richiedere la documentazione delle vaccinazioni (libretto delle vaccinazioni
riportante data della vaccinazione, fustella adesiva riportante tutti
i dati del vaccino somministrato e timbro e firma del medico veterinario
che l'ha effettuata);
- far visitare il cucciolo acquistato da un veterinario di fiducia;
- effettuare il pagamento con assegno non trasferibile, carta di credito
o bonifico bancario etc. (in modo da lasciare traccia dello stesso);
- chiedere precise garanzie come avviene per qualsiasi compravendita (Decreto legislativo nr. 206/2005 - codice del consumo).
Qualora dopo l'acquisto il cittadino venga a conoscenza che il cane vendutogli come italiano proveniva invece da paese comunitario o extracomunitario, lo stesso può proporre denuncia al Pubblico Ministero competente per territorio o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria1, in quanto il venditore si è reso responsabile del reato di cui all'art. 515 C. P.2 (Frode nell'esercizio del commercio).
La denuncia può essere presentata in forma scritta o orale.
- Art. 333 C. P. P. Denuncia da parte di privati: ogni persona che ha
notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia.
La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. La
denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o
a mezzo procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di
Polizia Giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta
dal denunciante o da un suo procuratore speciale. Delle denunce anonime
non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo
240.
- Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00. se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
Il passaporto, prodotto dalle Regioni, è redatto in lingua italiana ed inglese e comprende le pagine relative:
- alla copertina di colore blu;
- all'identificazione e descrizione dell'animale e alle generalità
del proprietario;
- alla vaccinazione antirabbica;
- alla titolazione degli anticorpi contro la rabbia (solo per Regno Unito,
Svezia, Irlanda e Malta);
- agli eventuali trattamenti antiparassitari contro le zecche e l'echinococco
(ove richiesti);
- alla visita clinica (ove richiesta);
- alle altre eventuali vaccinazioni;
- alla legalizzazione